Gentili Colleghe e Colleghi,
in attesa di ulteriori aggiornamenti è necessario pensare a come comportarsi per la gestione dei dipendenti dei nostri studi.
Il suggerimento di CAO-AIO-ANDI Nazionale riprendendo il testo dell’ultimo DCPM propone le ferie o il congedo ordinario che possiamo definire congedo parentale:
LE FERIE FORZATE – Il diritto alle ferie è regolamentato dall’articolo 2109 del Codice Civile, secondo cui – fermo restando quanto prevede il Ccnl – il datore di lavoro ha il potere di mettere in ferie forzate un lavoratore in caso di necessità e secondo criteri di buon senso e correttezza. L’articolo 2109 c.c. nel riferirsi al “periodo annuale di ferie retribuito” esplicita infatti che questo va goduto “nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.
CONGEDO PARENTALE – Il congedo parentale è un periodo facoltativo di astensione dal lavoro stabilito per legge in modo da consentire ai genitori di prendersi cura dei figli nei loro primi anni di vita ed è riconosciuto esclusivamente ai lavoratori dipendenti, entro i primi 12 anni di vita del bambino, per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi. Il periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. In questa situazione di emergenza può essere non solo consigliato ma anche imposto dal datore di lavoro. La richiesta va comunicata prima dell’inizio del periodo da cui si intende assentarsi al proprio datore di lavoro e poi effettuata tramite il portale dell’Inps. Durante il periodo di congedo spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di assenza, entro i primi 6 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi; un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi; nessuna indennità dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino.
In allegato l’articolo dell’OMS inviatovi domenica 8 Marzo 2020 in lingua originale e tradotto in italiano.
Un caro saluto
Il Presidente
Dott. Evangelista Giovanni Mancini